Ψ Differenze tra psicologo, psicoterapeuta, psicanalista, psichiatra e counsellor
LO PSICOLOGO
(tratto da nienteansia.it)
Lo psicologo è il laureato in psicologia che ha sostenuto e superato l’Esame di Stato che permette l’iscrizione all’Ordine degli psicologi. Per poter sostenere tale esame egli deve obbligatoriamente svolgere un tirocinio formativo della durata di un anno, nel quale fa esperienza nel campo della psicologia. Gli psicologi non sono tutti uguali, in quanto esistono all’interno delle università indirizzi formativi diversi (per es: psicologia clinica e di comunità, psicologia del lavoro e delle organizzazioni, psicologia dello sviluppo e dell’educazione, psicologia generale e sperimentale), i quali forniscono competenze diverse. Dopo la laurea egli può decidere di frequentare corsi o master che forniscono competenze in ambiti specifici, per esempio nel campo dei disturbi d’ansia.
Lo psicologo fornisce ai suoi utenti un aiuto non farmacologico, basato su colloqui di sostegno, strumenti diagnostici, consulenze, tecniche di rilassamento ecc. Sono molte le cose che egli può fare, purché non si configurino come terapia, poiché essa richiede il titolo di psicoterapeuta. Inoltre lo psicologo non può prescrivere farmaci, dal momento che per fare questo serve una laurea in medicina. Se possiede una laurea in medicina oltre a quella in psicologia lo può fare. Quindi, riassumendo, per essere tale lo psicologo deve possedere i seguenti requisiti:
1. laurea in psicologia;
2. essere iscritto all’Ordine degli Psicologi di una regione italiana.
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gli articoli 1 e 3 della legge istitutiva definiscono rispettivamente la psicologia come professione e la psicoterapia come sua declinazione particolare (l.56/89). Non ci sono affatto di aiuto, però, perché descrivono non già la psicoterapia ma la formazione dello psicoterapeuta; in più, entrambi contenendo un residuo tautologico imponente. Per lo meno l’articolo 1 specifica alcune attività di natura psicologica: “prevenzione, diagnosi, attività di abilitazione-riabilitazione e sostegno”. L’articolo 3, invece, prevede che “l'esercizio dell'attività psicoterapeutic a sia subordinato ad una specifica formazione professionale … in psicoterapia”;
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