Linee guida per la publicità degli psicologi
29 Luglio 2013 2013-07-29 13:09Linee guida per la publicità degli psicologi
Linee guida per la publicità degli psicologi
INDIRIZZI GENERALI SULLA PUBBLICITA’ DELLE ATTIVITA’ PROFESSIONALI DEGLI ISCRITTI ALLA SEZIONE A E B DELL’ALBO DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA
Come da delibera n.246/10 del 16 settembre 2010
Le attività di pubblicità delle attività degli psicologi e dei dottori in tecniche psicologiche debbono svolgersi in considerazione delle innovazioni in materia di pubblicità professionale apportate dalla legge n. 248/2006.
La pubblicità non “persuasiva” ma “informativa” deve essere realizzata, sotto la responsabilità del professionista, secondo criteri di correttezza, trasparenza e veridicità del messaggio pubblicitario.
La mancanza di trasparenza e veridicità dei messaggi pubblicizzati costituisce violazione deontologica. Costituisce, altresì, violazione deontologica la diffusione di pubblicità ingannevole, nonché la pubblicità comparativa che contrasti con i criteri di rispetto reciproco, lealtà e colleganza e comunque con gli altri principi di cui al capo III del Codice Deontologico.
Può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni.
Al fine di specificare le caratteristiche del servizio offerto, per una maggiore trasparenza nei confronti del cliente:
– l’iscritto alla sezione A dell’Albo può inoltre pubblicizzare il contesto professionale e l’area di intervento;
– lo psicologo-psicoterapeuta può inoltre pubblicizzare il modello teorico di riferimento relativo alla formazione conseguita e l’indirizzo;
– l’iscritto alla sezione B dell’Albo può inoltre pubblicizzare i settori specifici nei quali esercita la professione, le attività professionali di cui all’articolo 3, comma 1-quiquies della L. 170/2003.
E’ consentita pubblicità mediante targhe apposte sull’edificio nel quale il professionista svolge attività, inserzioni sugli elenchi telefonici, sugli elenchi generali di categoria e attraverso giornali, quotidiani e periodici di informazione. L’informazione pubblicitaria è inoltre consentita su carta intestata, su biglietti da visita e con ogni altro mezzo, purché venga realizzata secondo criteri di correttezza, trasparenza e veridicità del messaggio e in un’ottica di servizio alla collettività, prestando particolare attenzione alla sua influenza sull’utenza. In particolare, le inserzioni sulle pagine Web di Internet devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni del “Codice di condotta relativo all’utilizzo di tecnologie per la comunicazione a distanza nell’attività’ professionale degli psicologi” del CNOP.
Qualora sussistano dubbi circa la liceità della pubblicità, il professionista può rivolgersi all’Ordine in qualunque momento per chiedere una preventiva valutazione e un parere consultivo.
L’Ordine su impulso di parte o d’ufficio, verifica ex post la liceità delle pubblicità diffuse o che comunque risultino ingannevoli, non trasparenti, non veritiere o difformi rispetto ai criteri dettati dal presente atto d’indirizzo.