Come richiedere il patrocinio dell'OPL
25 Marzo 2010 2018-02-28 20:03Come richiedere il patrocinio dell'OPL
E’ stato nominato oggi in consiglio OPL il nuovo responsabile dell’area patrocini.
Carlotta Longhi, già Segretaria dell’Ordine, dovrà valutare l’idoneità o meno delle iniziative proposte seguendo le linee guida presenti nel regolamento seguente.
Le richieste di patrocinio dovranno quindi essere inviate all’0indirizzo segreteria@opl.it all’attenzione della Dott.ssa Carlotta Longhi.
Stessa procedura andrà seguita per chiedere affissioni di locandine all’interno della bacheca esposta in OPL.
REGOLAMENTO CONCESSIONE PATROCINI
approvato dal Consiglio in data 17/07/2008
Art. 1– (Criteri)
1. Il Consiglio Regionale della Lombardia può concedere il patrocinio a quelle manifestazioni e iniziative a carattere regionale o interregionale nelle quali ricorrono anche se a pagamento ma senza fini di lucro, particolari motivi:
a) di valorizzazione della professione di psicologo, attestata anche dalla presenza di un adeguato numero di psicologi fra i relatori, in particolare relativamente alle tematiche trattate;
b)di rilevanza per le formazione;
c) dibattito su contenuti professionali;
d)la ricerca;
e) di promozione della professione presso la popolazione e le altre comunità professionali
Ciò a facilitazione dello sviluppo professionale e della sua immagine pubblica.
Le iniziative ritenute rilevanti non coincideranno con quelle legate e a lucro e ad attività e iniziative connesse ad una normale attività di Scuole, Istituti, Enti, gruppi, Fondazioni e Associazioni. Ma a quelle che pur partendo da un gruppo organizzatore sviluppino dibattito significativo e sinergie nell’ambito dell’aggiornamento, della formazione, della ricerca, ritenuto di sviluppo per la professione.
Il patrocinio potrà essere accordato quando sarà verificato anche il requisito sia per l’Ente o gruppo promotore che per l’iniziativa in oggetto, di un’attività (nell’ambito della psicologia) che per scopi e riferimenti scientifico — metodologici abbia un ampio e consolidato riconoscimento nella comunità scientifica.
Il patrocinio non sarà concesso agli eventi formativi diretti a non psicologi sui contenuti propri della professione psicologica.
2. Il patrocinio potrà essere senza o con concessione di contributo finanziario.
3. La concessione di contributo finanziario può essere disposta dal Consiglio Regionale Lombardia a favore di Enti, Fondazioni, Istituzioni private, Associazioni, gruppi, qualora verificati solidi requisiti scientifico — metodologici, siano promotori di iniziative con contenuto scientifico e formativo da ritenersi particolarmente rilevante. Il contributo finanziario non potrà essere concesso qualora sussistano accertate condizioni di conflitto di interesse tra i richiedenti e il Consiglio dell’OPL.
4. Il Consiglio Regionale Lombardia, su richiesta di Istituzioni non pubbliche, può concedere che il patrocinio concesso sia presente negli attestati rilasciati. Delibera invece che il patrocinio ottenuto dal Consiglio Regionale Lombardia debba essere reso pubblicamente noto attraverso i mezzi con i quali si provvede alla promozione dell’iniziativa.
5. Il Consiglio Regionale Lombardia, su propria iniziativa, e a partire da attività deliberate e in atto presso la sede, o su richiesta motivata, potrà concedere l’utilizzo della sede per iniziative aventi rilevanza o scientifico — formative o di comunicazione fra gli iscritti, in ambiti attinenti allo sviluppo della professione e/o per iniziative volte a migliorare significativamente l’immagine della professione rispetto alla società.
La scelta di concessione a seguito della decisione consiliare sarà insindacabile e la domanda dovrà essere ampiamente motivata e documentata, e riguardare iniziative che si inseriscono in attività e progettualità del Consiglio.
Della concessione di decisione il Consiglio Regionale Lombardia darà informazione agli iscritti.
Art. 2– (Patrocinio gratuito)
1. Il patrocinio deve essere formalmente richiesto dal soggetto organizzatore e formalmente concesso dal Consiglio Regionale Lombardia. I richiedenti devono inoltrare domanda al Presidente del Consiglio Regionale Lombardia 90 giorni prima della data di inizio della manifestazione, specificando nella stessa i contenuti, gli obiettivi, ed il periodo di svolgimento della manifestazione, nonché la sede dell’iniziativa.
Art. 3. (Patrocinio in contributo finanziario)
1. I requisiti sono definiti all’art. 1 comma 3
2. L’importo del contributo da erogare, fatta salva la gratuità dell’evento, sarà determinato sulla base del rilievo e continuità dell’iniziativa, corrispondenza tra finalità dell’iniziativa e quella dell’Ordine, entità del bilancio consuntivo relativo alle attività realizzate dal richiedente nell’anno precedente. L’ammontare complessivo dei contributi da erogare verrà inserito nel bilancio di previsione del Consiglio Regionale Lombardia. I soggetti che ricevono contributi per realizzare manifestazioni, iniziative, progetti, sono tenuti a far risultare da tutti gli atti ed i mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Consiglio Regionale Lombardia.
3. I soggetti di cui al comma 3 dell’art. 1, per la realizzazione di progetti di alto interesse scientifico e culturale, possono chiedere al Consiglio Regionale Lombardia collaborazioni ricorrendo all’istituto della “compartecipazione” che prevede la stipula di un protocollo di intesa, sottoscritto dai legali rappresentanti delle istituzioni che partecipano all’iniziativa, in cui sono precisati per ciascun soggetto:
a) l’entità del contributo finanziario;
b)le responsabilità organizzative, tecniche e scientifiche;
c) i criteri di rappresentanza nell’ambito dei comitati promotori, dei comitati scientifici e organizzativi se previsto;
d)quanto altro sia ritenuto utile ai fini della buona riuscita dell’iniziativa.
I soggetti che partecipano alla realizzazione di iniziative di cui al presente comma, dovranno risultare, con pari dignità, in tutti gli atti ed i mezzi con i quali si effettua pubblico annuncio e promozione.
Art. 4. (Procedure)
1. Il Consiglio Regionale Lombardia nel conferire i patrocini, i contributi di cui agli articoli precedenti si avvale della Commissione Cultura o di un referente, che sarà deputato a istituire l’istruttoria da portare alla discussione e all’approvazione del Consiglio, secondo le indicazioni del regolamento approvato con delibera 341/97 del 7/10/97.
2. La Commissione Cultura o il referente, ai fini del conferimento del patrocinio, acquisisce copia dello statuto del soggetto richiedente, il programma di attività che intende svolgere in cui siano precisati gli obiettivi, i destinatari degli interventi, le modalità attuative, il periodo di svolgimento e il suo interesse scientifico e culturale.
Al fine del conferimento degli attestati il Consiglio acquisisce le seguente documentazione:
a) copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto;
b)i curricula del rappresentante legale, dei componenti gli organi esecutivi, dei componenti il comitato scientifico o commissione scientifica di garanzia;
c) il programma dettagliato delle attività che si intendono svolgere.
3. Ai fini della concessione di contributi finanziari, i soggetti interessati devono inoltrare apposita domanda al Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia entro 90 giorni dalla data in cui si intende realizzare l’attività ed allegare:
a) il programma delle attività che si intende svolgere, gli obiettivi, i destinatari degli interventi, le modalità attuative, il periodo di svolgimento;
b) i preventivi di spesa e l’indicazione di eventuali altre richieste inoltrate ad altri Enti;
c) il bilancio consuntivo delle attività dell’anno precedente;
d) copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto qualora non lo abbia già presentato;
e) gli atti relativi alle attività svolte negli ultimi tre anni;
f) i curricula del rappresentante legale, dei componenti gli organi esecutivi, dei componenti il comitato scientifico o commissione scientifica di garanzia.
L’ammontare complessivo dei contributi che si intendono erogare verrà inserito nel bilancio di previsione. Le domande presentate dopo le scadenza del termine indicato potranno essere prese in considerazione e ammesse al contributo solo se hanno carattere straordinario e rivestono notevole carattere scientifico o socio — culturale, purché esista una adeguata disponibilità di bilancio. I contributi impegnati saranno erogati su presentazione di relazione sull’attività svolta a cui dovranno essere allegate fatture o ricevute di pagamento in copia autentica relative alle spese per la realizzazione dell’iniziativa messa a contributo, corredate da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con la quale il beneficiario del contributo dichiari che per la stessa spesa ammessa a contributo non ha fruito di benefici da parte di altri Enti o Soggetti privati.
I contributi erogati non potranno superare il 20% il costo globale dell’iniziativa, mentre i contributi resi sotto forma di compartecipazioni non potranno superare il 50% del costo globale dell’iniziativa.
Il Consiglio può attivare ulteriori forme d’indagine, dirette o indirette, ritenute utili ai fini di una esauriente valutazione. Sarà espresso parere negativo nei confronti di quelle istituzioni che si rifiutassero di far pervenire la documentazione richiesta o ostacolassero controlli diretti, ovvero si rendessero responsabili di comprovati comportamenti ostruzionistici riguardo alle indagini ritenute utili ai fini di una esauriente valutazione.